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.:Statuto:.
 


STATUTO ASSOCIATIVO – CRAL
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI

 

 
 
 

CAPO I - COSTITUZIONE- RICONOSCIMENTO

art. 01 - Costituzione
art. 02 - Sede
art. 03 - Scopi
art. 04 - Durata
art. 05 - Iscrizione
art. 06 - Riconoscimento di Associazione

 


CAPO II - ORGANI SOCIALI

art. 07 - Organi Sociali
art. 08 - Assemblea
art. 09 - Partecipazione all'assemblea
art. 10 - Costituzione dell'Assemblea
art. 11 - Attribuzioni dell'Assemblea
art. 12 - Approvazione delle delibere assembleari
art. 13 - Eleggibilità - incompatibilità
art. 14 - Consiglio di Amministrazione
art. 15 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
art. 16 - Presidente
art. 17 - Vicepresidente
art. 18 - Segretario
art. 19 - Collegio Sindacale

 


CAPO III - ASSOCIATI

art. 20 - Associati e aggregati
art. 21 - Ammissione all'Associazione
art. 22 - Cessazione di appartenenza
all'Associazione

 


CAPO IV - FONDO COMUNE - BILANCIO

art. 23 - Fondo Comune -Entrate
art. 24 - Contributi degli Associati
art. 25 - Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo
art. 26 - Reinvesti mento degli avanzi di gestione

 


CAPO V - DISCIPLINA E VERTENZE
art. 27 - Provvedimenti disciplinari della Associazione
art. 28 – Collegio arbitrale

 


CAPO VI SCIOGLIMENTO

art. 29 - Scioglimento
art. 30 - Obblighi di carattere economico
art. 31 – Scioglimento e patrimonio

 


CAPO VII DISPOSIZIONI FINALE

art. 32 – Richiamo normativo
 

 
 
 

Capo I
COSTITUZIONE – RICONOSCIMENTO

 


art. 01 - Costituzione

E' costituita una Associazione CRAL, nella forma di associazione, sotto la denominazione "CRAL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI", che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "Associazione".

art. 02 - Sede

La Associazione ha sede a Terni Viale della
Stazione 1.

art. 03 - Scopi
La Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
La Associazione ha come finalità precipua l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali, ricreative, artistiche, turistiche ed assistenziali in genere, in favore dei propri iscritti per migliorare i mezzi e i modi con i quali il lavoratore prende il suo riposo quotidiano, settimanale e delle vacanze.

art. 04 - Durata

La durata è illimitata.

art. 05 - Iscrizione

L'iscrizione alla Associazione è aperta a tutti i dipendenti e ex dipendenti della Amministrazione Provinciale di Terni, oltre ai loro familiari che ne facciano esplicita richiesta.

art. 06 - Riconoscimento di Associazione

La figura giuridica è quella delle Associazioni riconosciute previste dall'art. 36 del Codice Civile.

 


 

 

Capo II
ORGANI SOCIALI

 


art. 07 - Organi Sociali

Gli organi sociali sono:
- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione.
Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Associazione.

art. 08 - Assemblea

L'assemblea degli associati è sovrana; è convocata, in seduta ordinaria e straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione con avviso inviato ai soci aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione nonché mediante affissione nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede sociale. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell'Assemblea.
L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il quarto mese di ciascun anno.
La convocazione dell'Assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

art. 09 - Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'assemblea, con diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri soci aventi diritto a voto; ciascun associato, tuttavia, può essere portatore di una sola delega.

art. 10 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
a) in prima convocazione, con la presenza di almeno, la metà degli associati aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.
L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:
a) in prima convocazione, con la presenza di almeno dei due terzi degli associati aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto.

art. 11 - Attribuzioni dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:
a) approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività dell'anno trascorso;
b) eleggere con votazione separate e successive, prima il Presidente, poi i componenti del Consiglio di Amministrazione.
c) approvare il rendiconto preventivo, e quello consuntivo;
d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati.
Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:
a) deliberare le modificazioni statutarie;
b) deliberare lo scioglimento della Associazione e nominare i liquidatori.
Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell’avviso di convocazione dell'Assemblea.

art. 12 - Approvazione delle delibere assembleari

Le deliberazioni dell’Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:
a) in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati avente diritto al voto.
I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione, previa affissione nei locali della Associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare alla Assemblea.

art. 13 – Eleggibilità - Incompatibilità

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto gli Associati.
Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di quattro anni.
Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

art. 14 - consiglio di Amministrazione

Il consiglio di Amministrazione è composto di n. cinque consiglieri.
Il consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Vice Presidente e nomina il Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

art. 15 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Al consiglio di Amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione. Tra l'altro, il Consiglio di Amministrazione:
a) predispone il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere;
b) determina l'ammontare dei contributi degli associati;
c) stabilisce la data e l'Ordine del Giorno dell'Assemblea;
d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
f) approva i programmi tecnici ed organizzativi della Associazione;
g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'assemblea;
h) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati.

art. 16 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento della società, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

art. 17 - Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

art. 18 -Segretario

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, si incarica della esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, adempie tutte le mansioni di segreteria.

art. 19 -Collegio sindacale

Il Collegio sindacale non è previsto.

 


 

 

Capo III
ASSOCIATI

 


art. 20 - Associati e Aggregati

L'Associazione è composta dagli associati, ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni dal presente statuto.
Può essere prevista la categoria di aggregati, composta dai famigliari degli associati che abbiano richiesto ed ottenuta la iscrizione.

art. 21 -Ammissione alla società

L'ammissione alla Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) presentazione della domanda;
b) pagamento dei contributi associativi;
c) accettazione senza riserve del presente statuto;
d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati.

art. 22 -Cessazione di appartenenza alla società

La qualifica di associato si perde:
a) per dimissioni presentate almeno due mesi prima del 31.12. di ogni anno;
b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
c) per radiazione pronunciata dal Consiglio di amministrazione, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.
Il provvedimento è comunicato all'interessato con lettera raccomandata

 


 

 

Capo IV
FONDO COMUNE - BILANCIO

 

art. 23 -Fondo comune – Entrate

Il Fondo comune è costituito:
a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;
b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla associazione;
c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare.
Le entrate annuali della Associazione sono costituite:
a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

art. 24 -Contributi degli associati

ogni associato deve versare i contributi stabiliti dalla Associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano, nei quindici giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio di Amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.
Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre sei mesi comporta la radiazione dell'associato inadempiente, deliberata dal Consiglio di amministrazione.
Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

art. 25 -Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo

L'esercizio della Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio il Presidènte dell'Associazione deve sottoporre il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio.
Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.
I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.
I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, e devono restare affissi presso la sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

art. 26 - Reinvesti menti degli avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3.
Durante la vita della Associazione è vietato distribuire agli associati anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

 


 

 

Capo V
DISCIPLINA E VERTENZE

 

art. 27 -Provvedimenti disciplinari della Associazione

provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio di Amministrazione nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:
- ammonizione
- sospensione a termine
- radiazione.
Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto
di difesa dell' incolpato.

art. 28 -collegio arbitrale

Gli associati e gli aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che
sorgano con la Associazione e fra loro per motivi dipendenti:dalla vita associativa.
Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del codice di procedura Civile, che siano originate dalla loro attività associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia associativi.
Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si rimanda a specifico regolamento interno.

 


 

 

Capo VI
SCIOGLIMENTO

 

art. 29 – Scioglimento

L'Assemblea in seduta straordinaria, se delibera lo scioglimento della associazione, deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri.

art. 30 - Obblighi di carattere economico

I componenti del Consiglio di amministrazione in carica al momento della messa in liquidazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto a terzi.

art. 31 -Scioglimento e patrimonio

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità.

 
 
 

Capo VII
DISPOSIZIONE FINALE

 

art. 32 -Richiamo normativo

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.

 


 

CRAL - CRAL






 

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