 |
.:Statuto:. |
| |
|
| |
|
| |
CAPO I - COSTITUZIONE-
RICONOSCIMENTO
art.
01 - Costituzione
art. 02 - Sede
art. 03 - Scopi
art. 04 - Durata
art. 05 - Iscrizione
art. 06 - Riconoscimento di Associazione |
| |
CAPO II - ORGANI SOCIALI
art.
07 - Organi Sociali
art. 08 - Assemblea
art. 09 - Partecipazione all'assemblea
art. 10 - Costituzione dell'Assemblea
art. 11 - Attribuzioni dell'Assemblea
art. 12 - Approvazione delle delibere assembleari
art. 13 - Eleggibilità - incompatibilità
art. 14 - Consiglio di Amministrazione
art. 15 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
art. 16 - Presidente
art. 17 - Vicepresidente
art. 18 - Segretario
art. 19 - Collegio Sindacale |
| |
CAPO III - ASSOCIATI
art.
20 - Associati e aggregati
art. 21 - Ammissione all'Associazione
art. 22 - Cessazione di appartenenza
all'Associazione |
| |
CAPO IV - FONDO COMUNE - BILANCIO
art.
23 - Fondo Comune -Entrate
art. 24 - Contributi degli Associati
art. 25 - Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo
art. 26 - Reinvesti mento degli avanzi di gestione |
| |
CAPO V - DISCIPLINA E VERTENZE
art.
27 - Provvedimenti disciplinari della Associazione
art. 28 – Collegio arbitrale |
| |
CAPO VI SCIOGLIMENTO
art.
29 - Scioglimento
art. 30 - Obblighi di carattere economico
art. 31 – Scioglimento e patrimonio |
| |
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALE
art.
32 – Richiamo normativo
|
| |
|
| |
Capo I
COSTITUZIONE – RICONOSCIMENTO |
| |
art. 01 - Costituzione
E' costituita una Associazione CRAL, nella forma di associazione,
sotto la denominazione "CRAL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI",
che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine
"Associazione".
art. 02 - Sede
La Associazione ha sede a Terni Viale della
Stazione 1.
art. 03 - Scopi
La Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di
carattere politico, di religione o di razza.
La Associazione ha come finalità precipua l'organizzazione di attività
sportive, sociali, culturali, ricreative, artistiche, turistiche ed
assistenziali in genere, in favore dei propri iscritti per migliorare
i mezzi e i modi con i quali il lavoratore prende il suo riposo
quotidiano, settimanale e delle vacanze.
art. 04 - Durata
La durata è illimitata.
art. 05 - Iscrizione
L'iscrizione alla Associazione è aperta a tutti i dipendenti e ex
dipendenti della Amministrazione Provinciale di Terni, oltre ai loro
familiari che ne facciano esplicita richiesta.
art. 06 - Riconoscimento di Associazione
La figura giuridica è quella delle Associazioni riconosciute previste
dall'art. 36 del Codice Civile. |
| |
|
| |
Capo II
ORGANI SOCIALI |
| |
art. 07 - Organi Sociali
Gli organi sociali sono:
- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione.
Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito
ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese
effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della
Associazione.
art. 08 - Assemblea
L'assemblea degli associati è sovrana; è convocata, in seduta
ordinaria e straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione con avviso
inviato ai soci aventi diritto almeno quindici giorni prima della data
della riunione nonché mediante affissione nel medesimo termine,
dell'avviso predetto presso la sede sociale. L'avviso deve contenere
la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per
la prima sia per la seconda convocazione dell'Assemblea.
L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il quarto mese di
ciascun anno.
La convocazione dell'Assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad
iniziativa del Consiglio di Amministrazione o su richiesta motivata di
almeno un terzo degli associati aventi diritto.
art. 09 - Partecipazione all'Assemblea
Hanno diritto di partecipare all'assemblea, con diritto di voto, gli
associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente
personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri soci
aventi diritto a voto; ciascun associato, tuttavia, può essere
portatore di una sola delega.
art. 10 - Costituzione dell'Assemblea
L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
a) in prima convocazione, con la presenza di almeno, la metà degli
associati aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati
presenti aventi diritto al voto.
L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:
a) in prima convocazione, con la presenza di almeno dei due terzi
degli associati aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà degli
associati aventi diritto al voto.
art. 11 - Attribuzioni dell'Assemblea
Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:
a) approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione
sull'attività dell'anno trascorso;
b) eleggere con votazione separate e successive, prima il Presidente,
poi i componenti del Consiglio di Amministrazione.
c) approvare il rendiconto preventivo, e quello consuntivo;
d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio di Amministrazione
ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati.
Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:
a) deliberare le modificazioni statutarie;
b) deliberare lo scioglimento della Associazione e nominare i
liquidatori.
Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio di
Amministrazione in tempo utile per essere inserite nell'ordine del
giorno nell’avviso di convocazione dell'Assemblea.
art. 12 - Approvazione delle delibere assembleari
Le deliberazioni dell’Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia
in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto
favorevole della metà più uno dei voti espressi.
Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere
approvate:
a) in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più
uno di tutti gli associati aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo
di tutti gli associati avente diritto al voto.
I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente
dell'Associazione, previa affissione nei locali della Associazione
medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti
gli aventi diritto a partecipare alla Assemblea.
art. 13 – Eleggibilità - Incompatibilità
Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto gli Associati.
Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di
quattro anni.
Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.
art. 14 - consiglio di Amministrazione
Il consiglio di Amministrazione è composto di n. cinque consiglieri.
Il consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Vice Presidente
e nomina il Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno,
su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e ne faccia
richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
art. 15 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione
Al consiglio di Amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni
relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica
dell'Associazione. Tra l'altro, il Consiglio di Amministrazione:
a) predispone il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre
all'assemblea, la relazione sull'attività associativa ed i programmi
dell'attività da svolgere;
b) determina l'ammontare dei contributi degli associati;
c) stabilisce la data e l'Ordine del Giorno dell'Assemblea;
d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto
per l'organizzazione dell'attività associativa;
f) approva i programmi tecnici ed organizzativi della Associazione;
g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'Associazione e
decide di tutte le questioni associative che non siano di competenza
dell'assemblea;
h) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli
associati.
art. 16 - Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione, la firma
degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina
l'attività per il regolare funzionamento della società, adotta i
provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di
riferirne al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione
successiva.
art. 17 - Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
art. 18 -Segretario
Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio di
Amministrazione, si incarica della esazione delle entrate, della
tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, adempie tutte
le mansioni di segreteria.
art. 19 -Collegio sindacale
Il Collegio sindacale non è previsto. |
| |
|
| |
Capo III
ASSOCIATI |
| |
art. 20 - Associati e Aggregati
L'Associazione è composta dagli associati, ai quali sono riconosciuti
eguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni dal presente
statuto.
Può essere prevista la categoria di aggregati, composta dai famigliari
degli associati che abbiano richiesto ed ottenuta la iscrizione.
art. 21 -Ammissione alla società
L'ammissione alla Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) presentazione della domanda;
b) pagamento dei contributi associativi;
c) accettazione senza riserve del presente statuto;
d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio
di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può emanare norme particolari per
l'ammissione degli aggregati.
art. 22 -Cessazione di appartenenza alla società
La qualifica di associato si perde:
a) per dimissioni presentate almeno due mesi prima del 31.12. di ogni
anno;
b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
c) per radiazione pronunciata dal Consiglio di amministrazione, per
gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa
contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.
Il provvedimento è comunicato all'interessato con lettera raccomandata |
| |
|
| |
Capo IV
FONDO COMUNE - BILANCIO |
| |
art. 23 -Fondo comune – Entrate
Il Fondo comune è costituito:
a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali
versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di
dotazione;
b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla associazione;
c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare.
Le entrate annuali della Associazione sono costituite:
a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, enti
pubblici e privati;
b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
art. 24 -Contributi degli associati
ogni associato deve versare i contributi stabiliti dalla Associazione,
alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano, nei
quindici giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei
contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio di Amministrazione
sospesi da ogni diritto associativo.
Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre
sei mesi comporta la radiazione dell'associato inadempiente,
deliberata dal Consiglio di amministrazione.
Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono
trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
art. 25 -Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo
L'esercizio della Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio il Presidènte
dell'Associazione deve sottoporre il rendiconto economico e
finanziario relativo all'attività complessivamente svolta
nell'esercizio.
Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime
modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende
svolgere nell'esercizio successivo.
I rendiconti devono restare depositati presso la sede
dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'Assemblea
convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo
di interesse alla consultazione.
I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati,
ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, e devono
restare affissi presso la sede dell'Associazione per tutto l'esercizio
al quale si riferiscono.
art. 26 - Reinvesti menti degli avanzi di gestione
Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di
ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito
delle finalità di cui all'art. 3.
Durante la vita della Associazione è vietato distribuire agli
associati anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la
distribuzione siano imposte dalla legge. |
| |
|
| |
Capo V
DISCIPLINA E VERTENZE |
| |
art. 27
-Provvedimenti disciplinari della Associazione
provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio di
Amministrazione nei confronti degli associati e degli atleti aggregati
sono:
- ammonizione
- sospensione a termine
- radiazione.
Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione
dell'addebito e deve garantire il diritto
di difesa dell' incolpato.
art. 28 -collegio arbitrale
Gli associati e gli aggregati si impegnano a non adire le vie legali
per le eventuali divergenze che
sorgano con la Associazione e fra loro per motivi dipendenti:dalla
vita associativa.
Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale
definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere
rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del codice di procedura
Civile, che siano originate dalla loro attività associativa e che non
rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia
associativi.
Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il
lodo, si rimanda a specifico regolamento interno. |
| |
|
| |
Capo VI
SCIOGLIMENTO |
| |
art. 29 –
Scioglimento
L'Assemblea in seduta straordinaria, se delibera lo scioglimento della
associazione, deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri.
art. 30 - Obblighi di carattere economico
I componenti del Consiglio di amministrazione in carica al momento
della messa in liquidazione, sono tenuti personalmente e solidalmente
al pagamento di quanto ancora dovuto a terzi.
art. 31 -Scioglimento e patrimonio
In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione deve essere
devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ai fini di
pubblica utilità. |
| |
|
| |
Capo VII
DISPOSIZIONE FINALE |
| |
art. 32
-Richiamo normativo
Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in
quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle
leggi speciali. |
| |
|
|
CRAL - CRAL


 |